Atto costitutivo e Statuto dell’Ass.I.Term
Repertorio N. (72074) 72078 Raccolta N. 11800
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Repubblica Italiana
L’anno millenovecentonovantuno il giorno diciannove del mese di Novembre in Roma Via Tullio Levi Civita n. 29. Avanti me ANNA MARIA LIPARI, Notaio in Roma, con studio in Via Tullio Levi Civita 29, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni per avervi i comparenti espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,
sono presenti
- NEGRINI Giliola [omissis]
- ADAMO Giovanni [omissis]
- TRENTIN Pietro [omissis]
- ROSA (cognome) Claudia (nome) [omissis]
- BOCCI Laura Zita [omissis]
- MUZII Luigi [omissis].
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, previa dichiarazione di essere cittadini italiani, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO I
Con la denominazione di ASS.I.TERM., è costituita l’Associazione Italiana per la Terminologia, come associazione scientifica e senza fine di lucro.
ARTICOLO II
Le finalità dell’Associazione Italiana per la Terminologia sono specificate nell’art. 3 dello Statuto.
ARTICOLO III
L’Associazione ha sede in Roma, presso l’Ufficio dell’Unione Latina, attualmente ubicato in Via Savoia, 72, (C.A.P. 00198).
ARTICOLO IV
L’Associazione è regolata dallo Statuto qui allegato, composto da n. 12 articoli, che forma parte integrante del presente Atto Costitutivo, e, per quanto non espressamente dichiarato, dalle vigenti leggi italiane.
ARTICOLO V
- In via transitoria: dalla data di costituzione dell’Associazione e per la durata massima di sei mesi, i Soci fondatori costituiscono il Consiglio Scientifico ed eleggono tra di loro, nella persona del signor ADAMO Giovanni, sopra generalizzato, il Segretario Generale con funzioni di Presidente pro-tempore;
- in questo periodo sarà cura del Segretario Generale eletto in via transitoria indire la prima Assemblea dei Soci, che eleggerà le cariche sociali previste dallo Statuto;
- fino alla convocazione della prima Assemblea dei Soci, le persone fisiche o giuridiche, che condividano le finalità dell’Associazione e accettino quanto previsto dal presente Atto Costitutivo e dall’allegato Statuto, possono diventare Soci, facendone richiesta al Segretario Generale e versando la relativa quota associativa.
ARTICOLO VI
Fino alla convocazione della prima Assemblea dei Soci, la quota associativa è fissata in Lit. 20.000.= (ventimila).
Il patrimonio dell’Associazione, al momento del presente Atto Costitutivo, risulta di Lit. 120.000.= (centoventimila), costituito da n. 6 (sei) quote, del valore ciascuna di Lit. 20.000.= (ventimila), sottoscritte dai comparenti tutti e viene contestualmente versato nelle mani del Segretario Generale, incaricato della sua gestione fino alla prima Assemblea dei Soci.
ARTICOLO VII
Entro tre anni dalla data della 1^ Assemblea dei Soci, l’Associazione si impegna a promuovere la costituzione di un organismo autonomo, con compiti di raccolta, gestione e servizio a terzi di informazioni e conoscenze di natura terminologica, che assumerà la denominazione di Centro Italiano di Riferimento per la Terminologia tecnico-scientifica (CIRT). Il Consiglio di Amministrazione del CIRT dovrà essere composto, almeno per la metà più uno dei Membri, da Soci dell’ASS.I.TERM., periodicamente eletti dall’Assemblea dei Soci.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti, i quali a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.
Consta di due fogli bollati dattiloscritti da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su pagine quattro e righe cinque della presente quinta pagina fin qui questa compresa.
[Seguono le firme dei comparenti e del Notaio]
STATUTO
ARTICOLO 1
E’ costituita in Italia l’Associazione Italiana per la Terminologia (ASS.I.TERM.).
ARTICOLO 2
Essa ha sede in Roma presso l’Ufficio dell’ILIESI-CNR, attualmente ubicato in via Carlo Fea, n. 2 (C.A.P. 00162), come da modifica approvata dall’Assemblea dei Soci in data 24 maggio 2013.
ARTICOLO 3
L’Associazione ha carattere scientifico e non ha finalità di lucro. Essa si propone di:
- a) promuovere l’informazione scientifica e tecnica in lingua italiana mediante la valorizzazione della terminologia dei linguaggi speciali o settoriali;
b) favorire le relazioni scientifiche e professionali tra gli operatori del settore terminologico che utilizzano la lingua italiana, anche mediante la partecipazione, il patrocinio o l’organizzazione di giornate di studio, riunioni di lavoro, congressi, in Italia o all’estero;
c) promuovere l’arricchimento della terminologia scientifica e tecnica in lingua italiana e la raccolta di informazioni e conoscenze relative;
d) promuovere la diffusione e il coordinamento delle attività nel settore della terminologia scientifica e tecnica;
e) incoraggiare la formazione nel campo degli studi e delle professioni legate alla produzione e alla gestione della terminologia, anche con l’erogazione di sussidi o borse di studio;
f) concorrere, con altre Istituzioni nazionali ed internazionali, al raggiungimento delle proprie finalità.
ARTICOLO 4
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Consiglio Scientifico.
Durante l’Assemblea dei Soci del 16 aprile 2016, è stato eletto all’unanimità dei Soci presenti, la nomina del Prof. Francesco Sabatini come Presidente onorario dell’Associazione.
Le cariche sociali sono elettive, possono essere ricoperte solo da Soci e non prevedono alcuna remunerazione.
La perdita della qualità di Socio comporta, in ogni caso, l’automatica decadenza dalle cariche sociali.
Nel caso in cui il Socio che ricopra una delle cariche sociali sia impedito a continuare l’incarico o lo lasci per dimissioni volontarie, verrà nominato come sostituto il Socio che figuri al primo posto della graduatoria dei non eletti nella precedente elezione per la medesima carica sociale. In caso di impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni saranno assunte temporaneamente dal Segretario Generale fino alla successiva Assemblea dei Soci, che provvederà ad effettuare una nuova elezione del Presidente.
ARTICOLO 5
Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità previste dall’art. 3 e accettando le disposizioni dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto, ne facciano richiesta e siano accettate mediante deliberazione dell’Assemblea. I Soci sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, al versamento della quota associativa, il cui importo è fissato periodicamente dall’Assemblea dei Soci.
La qualità di Socio si perde per recesso, morosità, esclusione o decesso.
Il Socio può recedere dall’Associazione, dandone comunicazione a mezzo posta (raccomandata A/R o telegramma). Il recesso ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.
La condizione di morosità si applica al Socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa entro il 30 giugno dell’anno in corso.
L’esclusione di un Socio è deliberata dall’Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti, nei seguenti casi: contravvenzione agli articoli del presente Statuto; comportamento contrario alle finalità dell’Associazione.
La soluzione di tutte le questioni e vertenze che potessero insorgere tra i Soci, relativamente ad interpretazioni e attuazioni delle norme statutarie, è devoluta al Consiglio Scientifico, che, in funzione di Collegio Arbitrale, deciderà tra le parti inappellabilmente e senza formalità di procedura entro sessanta giorni.
ARTICOLO 6
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota annua.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente: in via ordinaria, nel primo semestre di ogni anno; in via straordinaria, quando ne faccia richiesta al Presidente almeno un quinto dei Soci.
In ogni caso, la convocazione dell’Assemblea viene effettuata a mezzo posta (raccomandata A/R o telegramma) almeno venti giorni prima della data stabilita dal Presidente, di concerto con il Segretario Generale, e dovrà indicare anche la data fissata per la seconda convocazione.
L’Assemblea, riunita in via ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, personalmente o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare, con delega di voto, un solo altro Socio.
L’Assemblea dei Soci è presieduta di diritto dal Presidente dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti. A parità di voti, in caso di voto palese, prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea dei Soci delibera sulle questioni inerenti la vita sociale e, in particolare:
- a) sull’ammissione dei nuovi Soci;
b) sull’esclusione dei Soci, nei casi previsti dall’art. 5;
c) sugli indirizzi programmatici proposti dal Consiglio Scientifico, che dovranno essere attuati dal Segretario Generale;
d) sull’approvazione del Bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario di ogni anno (1 gennaio – 31 dicembre).
L’Assemblea dei Soci elegge, a scrutinio segreto, il Presidente, il Segretario Generale e quattro Membri del Consiglio Scientifico; risulterà eletto ad ognuna di tali cariche il candidato che abbia ricevuto il maggior numero dei voti.
L’Assemblea dei Soci determina con atto formale le modalità di delega per la gestione del patrimonio e delle entrate dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci, con la maggioranza di quattro quinti dei votanti, può modificare gli articoli dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, ma non può sopprimere quanto previsto dagli art. I e II dell’Atto Costitutivo e dall’art. 3 del presente Statuto.
ARTICOLO 7
Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci, resta in carica per tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Egli è il responsabile legale dell’Associazione e la rappresenta istituzionalmente.
Il Presidente vigila sul funzionamento degli Organi dell’Associazione e sulla corretta applicazione del presente Statuto.
Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, invia agli Organi dell’Associazione raccomandazioni non vincolanti.
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Scientifico e dell’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 8
Il Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea dei Soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Può essere delegato dal Presidente a rappresentare, in sua vece, l’Associazione, sia legalmente che a livello istituzionale.
Il Segretario Generale coordina le attività dell’Associazione e opera per rendere esecutivi i mandati dell’Assemblea in ordine agli indirizzi programmatici, con particolare riferimento alle finalità scientifiche dell’Associazione.
Cura la custodia del libro dei Soci e di ogni altro atto contabile e formale dell’Associazione. Per l’esplesotamento delle attività di gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, ha facoltà di disporre il ricorso a servizi e consulenti esterni.
Il Segretario Generale fa parte del Consiglio Scientifico.
ARTICOLO 9
Il Consiglio Scientifico si compone di sette Membri:
il Presidente dell’Associazione, che lo presiede;
il Segretario Generale;
quattro Membri eletti dall’Assemblea dei Soci, di cui uno con funzione di Tesoriere, come da modifica approvata dall’Assemblea dei Soci in data 24 maggio 2013;
un Membro designato di diritto dall’ILIESI-CNR, istituzione ospitante la Associazione stessa, come da modifica approvata dall’Assemblea dei Soci in data 24 maggio 2013. Resta in carica per tre anni e i suoi Membri, ad eccezione di quanto disposto per il Presidente, sono rieleggibili.
Si riunisce ogniqualvolta la metà più uno dei suoi Membri lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte all’anno, per valutare gli atti compiuti dal Segretario Generale e le eventuali proposte, raccomandazioni, richieste pervenute all’Associazione.
Il Consiglio Scientifico verifica la regolarità del versamento delle quote associative e tiene aggiornato il libro dei Soci, in collaborazione con il Segretario Generale. Entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara la decadenza dei Soci morosi, dimissionari e deceduti.
Il Consiglio Scientifico predispone una relazione per l’Assemblea dei Soci, relativamente a: richieste di adesione di nuovi Soci, esercizio finanziario annuale, attività realizzate e indirizzi programmatici.
Il Consiglio Scientifico può nominare, tra i Soci, un Tesoriere, a cui affidare la gestione ordinaria della contabilità sociale, sotto la responsabilità del Segretario Generale, che ne risponde al Consiglio Scientifico.
In funzione di Collegio Arbitrale, il Consiglio Scientifico decide inappellabilmente e senza formalità di procedura, entro sessanta giorni, su tutte le questioni e vertenze che potessero insorgere tra i Soci, relativamente ad interpretazioni e attuazioni delle norme statutarie.
ARTICOLO 10
Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito dalle quote associative. Esso potrà via via essere incrementato da:
a) sovvenzioni di Enti Pubblici o Privati;
b) erogazioni liberali, lasciti e donazioni.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- a) quote annue versate da ciascun Socio;
b) utile derivante da quote di iscrizione o partecipazione a manifestazioni e congressi, e da contributi ricevuti per la loro organizzazione;
c) da ogni altra entrata che comunque concorra ad incrementare l’attivo sociale. Il patrimonio e le entrate dell’Associazione vengono impiegati per le spese correnti, e comunque per le finalità previste dall’art. 3 del presente Statuto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 11
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, con maggioranza dei quattro quinti dei votanti; l’Assemblea dei Soci provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori.
ARTICOLO 12
Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
[Seguono le firme dei comparenti e del Notaio]
* * *
L’Atto Costitutivo e lo Statuto qui raccolti riproducono gli originali conservati presso il Notaio Lipari.